L’Ucraina ha dichiarato al Consiglio d’Europa che non rispetterà tutti i diritti umani durante la Guerra
28.04.2024

Il 4 aprile 2024, l’Ucraina ha presentato al Consiglio d’Europa una dichiarazione scritta sulla deroga parziale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà.
La notizia è riportata sul sito web del Consiglio (https://rm.coe.int/0900001680af4532).
La dichiarazione afferma che durante la legge marziale i diritti umani sanciti da alcuni articoli della Costituzione possono essere limitati. Tra questi vi è il diritto a libere elezioni.
Gli articoli della Costituzione sui quali vengono imposte restrizioni garantiscono:
- l’inviolabilità del domicilio (articolo 30);
- segretezza della corrispondenza, delle conversazioni telefoniche e di altri scambi epistolary (art. 31);
- Non interferenza nella vita privata e familiare (art. 32);
- Libertà di movimento, libera scelta del luogo di residenza e diritto di lasciare e tornare liberamente nel territorio ucraino (art. 33);
- il diritto alla libertà di pensiero e di parola, alla libera espressione di opinioni e convinzioni, e il diritto di raccogliere, conservare, utilizzare e diffondere liberamente le informazioni (art. 34);
- il diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici, ai referendum, il diritto di eleggere ed essere eletti liberamente negli organi di governo statali e locali e la parità di accesso ai servizi pubblici (art. 38);
- Il diritto di tenere riunioni, comizi, marce e dimostrazioni e il diritto di sciopero (artt. 39 e 44);
- Il diritto di possedere, usare e disporre dei propri beni (art. 41);
- il diritto all’imprenditorialità e al lavoro (artt. 42 e 43);
- il diritto all’istruzione (art. 53).
Il documento elenca inoltre le misure applicate in Ucraina che, durante la legge marziale, possono essere considerate una deroga alla Convenzione per la protezione dei diritti umani e al Patto internazionale sui diritti civili e politici. In particolare:
– L’alienazione forzata di proprietà private o comunali per le esigenze dello Stato;
– l’imposizione del coprifuoco;
– regimi speciali di ingresso e uscita, restrizioni alla circolazione dei cittadini, degli stranieri e degli apolidi e alla circolazione dei mezzi di trasporto,
– Ispezione degli effetti personali dei cittadini, dei trasporti, dei bagagli, delle merci, degli uffici e delle abitazioni;
– Divieto di assemblee pacifiche, riunioni, marce, dimostrazioni e altri eventi;
– Divieto o restrizione nella scelta del luogo di soggiorno o di residenza;
– divieto per i cittadini iscritti nei registri militari o speciali di cambiare il luogo di residenza o di soggiorno senza un’adeguata autorizzazione;
– istituzione di una tassa militare per le persone fisiche e giuridiche.